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CODICE DEONTOLOGICO DEL PATTINATORE

T.S.G. TURIN IN LINE SKATING GROUP

a cura di Communication & Organization

 

     Il T.S.G. Turin in line Skating Group ha promulgato, in data 11/8/2004, la prima stesura delle norme di deontologia.

 

Art. 1

Nell'esercizio della pratica sportiva del pattinaggio in linea, il pattinatore deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro del gruppo “T.S.G. Turin in line Skating Group” (in seguito identificato con l’acronimo T.S.G.)

 

Art. 2

Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la pratica sportiva sia singola che in gruppo, sia all’aperto che in strutture al chiuso.

 

Art. 3

Il pattinatore esercita la pratica sportiva in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale del T.S.G. che riconosce prevalente su quello personaIe.

 

Art. 4

Il comportamento del pattinatore del T.S.G. deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sulla preparazione tecnica sportiva e sull'adempimento degli impegni assunti.

 

Art. 5

Il pattinatore del T.S.G., nel promuovere la sua attività sportiva, deve attribuirsi solo capacità o titoli riconosciuti senza qualificarsi in modo equivoco, ad esempio non dirà di essere Maestro se non ha superato il relativo esame della Fihp Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

 

Art. 6

Per il pattinatore del T.S.G. qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità delle sue prestazioni nel rispetto dei diritti degli altri sportivi.

 

Art. 7

Il rapporto con gli altri componenti del gruppo deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza. L'incarico ricevuto nell’organigramma presente sul sito  internet (www.tsg-skater.org) si configura come prestazione di volontariato senza ricevere e richiedere alcun compenso.

 

Art. 8

Il pattinatore del T.S.G. esercita la pratica sportiva sia in qualità di singolo sia in qualità di associato al gruppo. Qualunque sia il suo stato, il pattinatore deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la pratica sportiva in conformità all'interesse generale ed alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni.

 

Art. 9

La collaborazione con altri gruppi è subordinata al reciproco gradimento e può essere rifiutata da parte del gruppo T.S.G. se non conforme alle presenti regole deontologiche, principalmente in fatto di lealtà, correttezza, chiarezza, onestà e rispetto.

 

Art. 10

Il pattinatore del T.S.G., nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi al fine di percepire illeciti guadagni, accetterà invece tutti i premi concessi in forma regolare e lecita secondo le norme delle gare a cui partecipa e nel rispetto delle leggi.

 

Art. 11

Il pattinatore del T.S.G. deve evitare ogni forma di scorretta concorrenza nei riguardi di altri pattinatori.

 

Art. 12

Il pattinatore del T.S.G. può pubblicizzare il gruppo mediante messaggi pubblicitari emessi sotto qualunque forma di comunicazione dentro i limiti delle condizioni generali imposte dalla legge.

 

Art. 13

Il pattinatore del T.S.G. deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un altro atleta sia del proprio gruppo che di altre società/gruppi sportivi.

 

Art. 14

L'appartenenza al T.S.G. comporta per il pattinatore il dovere di collaborare con il Consiglio del gruppo per il pieno rispetto delle norme deontologiche.

 

Art. 15

Il pattinatore del T.S.G. che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione di gara è tenuto al rigoroso rispetto dei regolamenti federali e di quelli peculiari della manifestazione interessata al suo giudizio.

 

Art. 16

Il pattinatore del T.S.G. indossa il più possibile, nelle manifestazioni e negli allenamenti, la divisa sportiva che prevede la maglietta di colore arancione con la dicitura identificativa del gruppo.

 

Art. 17

Il pattinatore del T.S.G. è a conoscenza che la società non ha scopo di lucro, ha solo valore amatoriale e non agonistico, non è iscritta presso la FIHP (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio) e che tale iscrizione può essere considerata solo dopo attenta analisi e valutazione di costi-benefici e dopo votazione da parte del Consiglio.

 

Art. 18

Il pattinatore del T.S.G. è a conoscenza che la società ha deciso di non emettere tessera alcuna e di non affiliarsi ad alcuna associazione sportiva, politica-partitica, sindacale, religiosa, etc.

 

Art. 19

L’ordinamento del T.S.G. è ispirato al principio democratico ed a quello di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

 

Art. 20

Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l'avvertimento; la censura; la sospensione e l’espulsione dal gruppo. Tali sanzioni sono definite dal Consiglio.

 

Art. 21

Per tutto ciò che non è stato definito, nelle presenti norme, si fa riferimento al regolamento FIHP (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio), anche se il T.S.G. non è iscritto alla FIHP, è comunque l’organo ufficiale di riferimento.

 

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